CANDIDATURA UNESCO - BENI IMMATERIALI
(MUSICA E LA DANZA DELLA VAL RESIA)
L’avvio del progetto di rilevamento e catalogazione dei beni immateriali è propedeutico alla presentazione della candidatura Unesco che riguarderà due aspetti immateriali della cultura resiana, la musica e la danza. Sono state raccolte interviste a suonatori e ballerini, esecuzioni musicali e coreutiche che andranno a integrare l’Archivio dell’Ecomuseo. Nei prossimi mesi la Val Resia continuerà a essere un laboratorio di ricerca, come lo è già stato fin dall’inizio del secolo scorso, questo per permettere di monitorare e schedare attraverso tecnologie visuali gli ambiti della tradizione che poi diventeranno funzionali all’iter di riconoscimento come patrimonio immateriale dell’Unesco. La presentazione dell’avvio della procedura di ricerca e catalogazione vuole essere anche un momento di autoriflessione per la comunità resiana, ma anche la costruzione di una più larga “comunità d’intenti” in grado di sostenere, ognuno per i propri livelli istituzionali, il riconoscimento e la specificità della musica e della danza della Val Resia.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEI BENI CULTURALI PER IL SETTORE D.E.A. (Demoetnoantropologico materiale e immateriale)
I beni etnografici sono presenti nel nostro ordinamento di tutela sin dalla legge n. 1089 del 1939 e tale presenza (art.1) si deve al ruolo svolto dai grandi musei etnografici, paletnologici e antropologici fondati nell’800 (il Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini” di Roma, il Museo Nazionale di Antropologia ed etnologia di Firenze) e ai primi del ‘900 (il Museo Nazionale delle Arti e Tradizioni Popolari di Roma, ora Istituto Centrale per la Demoetnoantropologia).
Nel 1998 il Ministero per i Beni Ambientali e Culturali diventa Ministero per i Beni e le Attività Culturali e in questo modo accoglie tra le “cose” da tutelare anche i beni immateriali (saperi, pratiche rituali e festive). Il Regolamento di Organizzazione del MIBAC ha assegnato alla Direzione generale per il Patrimonio Storico, Artistico anche il patrimonio DEA. Questa modifica ha comportato la ridenominazione delle Soprintendenze territoriali storico, artistiche anche come demoetnoantropologiche.
Nel 1999 nel Testo Unico DL 490 i beni DEA hanno trovato per la prima volta un posto nella legislazione. Il Testo unico sulla tutela (L. 490/1999) all’art. 1 indica tra i beni assoggettati alla normativa, in via opzionale rispetto a quelli storici e artistici, quelli DEA.
Nella definizione di patrimonio culturale per la prima volta dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137, Articolo 2 Patrimonio culturale comma 2, vengono introdotti nella categoria di Beni culturali, quelli etnoantropologici.
“Sono Beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.
I documenti audiovisuali collegati alle schede BDI (Beni Demoetnoantropologici Immateriali) si possono consultare qui: